Art. 6.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale.
      2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché di verifica del diritto di accesso al medesimo Fondo, da parte delle città metropolitane che presentano progetti di sicurezza, predisposti sulla base

 

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di apposite mappature delle zone del rispettivo territorio considerate a rischio.